Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.
- Art. 1 — Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva
- Art. 2 — Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione
- Art. 3 — Stranieri
- Art. 4 — Prescrizioni
- Art. 5 — Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991
- Art. 6 — Relazione al Parlamento
- Art. 7 — Applicazione della legge