Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009. 202 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: I posti disponibili alla data di pubblicazione della presente legge e quelli che si renderanno successivamente disponibili fino alla data di cessazione dello stato di guerra nei gradi di vice procuratore militare del Re Imperatore o di giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare, sono conferiti secondo le norme contenute nell'art. 13, secondo comma; nell'art. 14, primo comma, del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, e nell'art. 31, terzo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903; fermo restando, in ordine alle promozioni al grado di cancelliere capo di tribunale militare, il limite di almeno due anni di permanenza nel grado inferiore, preveduto dall'art. 14, terzo comma, del predetto Regio decreto-legge.

tolto: Per le promozioni suddette sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e del R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a San Rossore, addi' 24 ottobre 1942-XX

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: MUSSOLINI - DI REVEL

tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1378~art2 · fonte del testo