I sanitari che, per particolari disposizioni legislative o per qualsiasi motivo sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di eta', in nessun caso potranno essere mantenuti oltre tale limite, neppure come incaricati. Sono, inoltre, esclusi dalla sospensiva, di cui all'articolo 1, i sanitari che occupino posti per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano stati espletati i relativi concorsi.

Testo vigente dal 14 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-23;1552~art2 · fonte del testo