Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 66 — Estensione delle disposizioni sul mantenimento in servizio previsto dalla legge 10 maggio 1964, n. 336

Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, relative al mantenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di eta' dei sovrintendenti e direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari ospedalieri, si applicano anche nei confronti del predetto personale che sia stato successivamente trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore categoria.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 183/1982

    Parametro
    10 novembre 1982

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), in relazione agli artt. 42, ultimo comma, e 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed all'art. 6 della legge di delegazione 10 maggio 1964, n. 336 (contenente norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), postoché: analoga questione è stata già dichiarata non fondata; peraltro, successivamente alla pubblicazione di questa decisione della Corte, la materia de qua è stata parzialmente regolata in modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazione, nella legge 3 settembre 1982, n. 627, per cui è necessario riesaminare la rilevanza della questione proposta, tenendo conto della nuova normativa. - S. n. 33/1982.

    Art. 76 cost. · Art. 42 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 6 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 66 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

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  • Sentenza n. 33/1982

    Parametro
    11 febbraio 1982

    Si deve escludere che, all'epoca in cui fu emanata la legge delegata (d.P.R.) n. 130 del 1969 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) l'eta` per il collocamento a riposo costituisse un elemento immutabile dello status del dipendente, e cioe`, non una semplice aspettativa, ma un diritto quesito di fronte al quale deve cedere la potesta` della pubblica amministrazione di operare le scelte organizzative ritenute necessarie in vista del suo buon andamento (art. 97 Cost.). Pertanto ben poteva il legislatore delegato determinare con disposizione generale e senza eccezioni l'eta` per il collocamento a riposo in 65 anni per il personale sanitario, tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa e in 60 anni per il restante personale. (Non fondatazza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 60 lett. a) e 135 del d.P.R. n. 130 del 1969 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), proposta assumendo che la norma contenuta nel primo articolo, disponendo il collocamento a riposo rispettivamente a 65 anni per il personale sanitario (nonche` tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa) e a 60 anni per il restante personale, e la norma contenuta nel secondo articolo, dichiarando "abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente decreto", contrastino con il principio direttivo indicato nell'art. 42 della legge delega n. 132 del 1968 ("in ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale gia` in servizio"), cioe` con il diritto a restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta` (art. 6 legge 10 maggio 1964 n. 336; art. unico legge 20 febbraio 1956, n. 68).

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 6 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 66 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art66 · fonte del testo