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Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1 agosto, e il 15 settembre, e' sospeso di diritto fino a quest' ultima data. La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;818~art1 · fonte del testo