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Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1 agosto, e il 15 settembre, e' sospeso di diritto fino a quest' ultima data. La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.
Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
