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In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Nel caso di urgenza, preveduto nello stesso articolo 92, si osservano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 2.
Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
