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Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano anche alle cause prevedute negli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate nell'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.
Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
