La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche al mercurio metallo prodotto ed immesso entro il 31 gennaio 1959 nei magazzini di cui all'art. 3 del citato decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, e che, alla data anzidetta, trovavasi giacente nei magazzini stessi.
Testo vigente dal 18 maggio 1959
