A decorrere dal 1 febbraio 1959 l'applicazione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati, stabilite con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, numero 1166, e' sospesa per tre anni. Per lo stesso periodo di tempo rimangono sospese le norme del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, che disciplinano la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati.
Testo vigente dal 18 maggio 1959
