L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, previsto dal primo comma dell'articolo 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con le modifiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1939, n. 891, e' sospeso, salvo quanto disposto nei seguenti articoli, per un periodo di anni due a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 19 giugno 1979, n. 210, convertito senza modificazioni dalla L. 8 agosto 1979, n. 356

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Il D.L. 19 giugno 1979, n. 210, convertito senza modificazioni dalla L. 8 agosto 1979, n. 356 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323, e' prorogato per un periodo di due anni".

Testo vigente dal 22 giugno 1979

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 1979

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1977 al 22 giugno 1979.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 19 giugno 1979, n. 210, convertito senza modificazioni dalla L. 8 agosto 1979, n. 356

    Il D.L. 19 giugno 1979, n. 210, convertito senza modificazioni dalla L. 8 agosto 1979, n. 356 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323, e' prorogato per un periodo di due anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-06-07;323~art1 · fonte del testo