E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

  • a)per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi piu' esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione e' resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
  • b)per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI; ((c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita)). 2 3 Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.M. 22 marzo 1975

2

Il D.M. 22 marzo 1975 (in G.U. 29/03/1975, n. 85) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, e' esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce « personale dell'esercizio » nel quadro n. 4 « qualifiche iniziali di assunzione del personale in prova », allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonche' a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato".

D.M 16 settembre 1975

3

Il D.M 16 settembre 1975 (in G.U. 22/10/1975, n. 304) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, e' esteso a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro".

Testo vigente dal 17 maggio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 262/2004

    Questione inammissibile
    22 luglio 2004

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria), introdotta dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e modificata dall'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166, sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezio…

    Art. 32 cost. · Art. 1 Vaccinazione antitetanica obbligatoria · Art. 1 Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292 · Art. 1 Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;292~art1 · fonte su Normattiva