Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge si provvede mediante la riduzione dell'importo di lire 1.000 milioni del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1977. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 si provvede mediante i normali stanziamenti di bilancio di cui al capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-07;323~art7 · fonte su Normattiva