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La restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza di tutto il personale di ruolo comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli istituti italiani di cultura e' sospesa fino all'approvazione della riforma organica di detti istituti e, comunque, non oltre il 31 agosto 1990. E' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione degli affari esteri di disporre trasferimenti per ragioni di servizio.
Testo in vigore dal 6 agosto 1988 al 22 dicembre 2008
