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E' autorizzata la spesa di lire 2.310 milioni quale onere posto a carico dell'Italia, in ragione di lire 1.155 milioni annui per gli anni 1967 e 1968, in attuazione dell'Accordo di compensazione finanziaria previsto dalla Decisione n. 1-67 del 21 febbraio 1967 dell'Alta Autorita' della CECA, concernente il carbone da coke e il coke destinati all'industria siderurgica della Comunita'.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;978~art1 · fonte del testo