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Il termine di trenta giorni stabilito dall'articolo 141, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, entro il quale debbono essere notificati al trasgressore gli estremi dell'accertamento dell'infrazione non contestata immediatamente, e' elevato a giorni 90. Analoga elevazione e' stabilita per il termine previsto dall'articolo 7 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Testo in vigore dal 20 marzo 1974 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art12 · fonte su Normattiva