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Ai conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone per la cui guida e' richiesto, ai sensi dell'articolo 80, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, il certificato di abilitazione professionale e che siano gia' in possesso della patente di guida prescritta alla data di entrata in vigore della presente legge, il certificato di abilitazione professionale viene rilasciato, a domanda, senza formalita' di esami o particolari accertamenti, le modalita' sono stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 80, decimo comma, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge. Con lo stesso o con altro decreto, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo il rilascio dei certificati. I titolari di patente della categoria A e i titolari di patenti delle categorie B, C, D, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i 21 anni, possono, fino ad un anno dopo la suddetta data, guidare, rispettivamente, i motoveicoli e gli autoveicoli di cui all'articolo 80, comma settimo, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, senza essere sottoposti all'accertamento di cui all'articolo 81, terzo comma, lettera b). L'accertamento delle caratteristiche previste dall'articolo 80 per i motoveicoli gia' immatricolati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno immatricolati entro un anno dalla suddetta data e' effettuato in base alla cilindrata indicata nella carta di circolazione. L'accertamento delle caratteristiche previste dall'articolo 80 per le autovetture e gli autoveicoli gia' immatricolati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno immatricolati entro un anno dalla suddetta data e' effettuato in base al quoziente fra la potenza massima e il peso complessivo indicati nella carta di circolazione. I valori limite indicati negli articoli 79 e 80 sono sostituiti dal quoziente 100 CV/tonn., calcolato in base al criterio di cui al precedente comma. Le patenti di categoria A, B, C, D, E, F, rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valide per la guida delle corrispondenti categorie di veicoli indicate nel secondo comma dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l'articolo 2 della presente legge. Le patenti di cui al comma precedente sono sostituite con le patenti conformi alle nuove norme all'atto della conferma di validita' di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, o in ogni altra occasione in cui si debba procedere alla sostituzione del documento.

Testo in vigore dal 20 marzo 1974 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art13 · fonte su Normattiva