Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 322/1988

    Questione infondata
    17 marzo 1988

    Non puo` essere ritenuto irrazionale comminare per il trasporto di persone - nella specie, scolari - effettuato senza il "certificato di abilitazione professionale", la stessa pena prevista per il reato di guida senza patente: nel trasporto di persone infatti - ponendosi nelle mani del guidatore in una sola volta la vita di numerosi soggetti - viene richiesta (D.M. 3 ottobre 1979) anche la conoscenza della responsabilita` che il conducente assume nel trasporto dei viaggiatori e, particolarmente, nel caso di specie in cui, a causa dell'inesperienza propria della giovanissima eta` degli individui, si esige da parte del conducente, la coscienza scrupolosa della particolare responsabilita` assunta. Peraltro, l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi, senza iscrizione all'albo nazionale, e` situazione non paragonabile a quella in esame in quanto altro e` il conseguimento di un'abilitazione (esame di patente, esame di stato, esame abilitativo) e altro l'iscrizione all'albo professionale, che presuppone l'abilitazione, ma con essa non s'identifica. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 80, comma tredicesimo (rectius undicesimo), d.P.R. 15 giugno 1959, n. 383, cosi` come modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974, n. 62, denunziato in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 48 c.p. · Art. 348 c.p.

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  • Ordinanza n. 306/1983

    Questione infondata
    10 ottobre 1983

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 54/1982 e ord. n. 94/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 94 c.d.s. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969

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  • Ordinanza n. 94/1983

    Questione infondata
    18 aprile 1983

    L'art. 80, tredicesimo comma, d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 l. 14 febbraio 1974 n. 62, dev'essere interpretato, in conformità al diritto vivente, nel senso che la guida di autoveicolo civile con patente militare convertibile non e'punibile come guida senza patente bensì come guida con patente diversa da quella abilitante: pertanto è manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. sul presupposto dell'ingiustificata assimilazione di ipotesi diverse.

    Art. 3 cost. · Art. 94 c.d.s. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art2 · fonte su Normattiva