Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non puo` essere ritenuto irrazionale comminare per il trasporto di persone - nella specie, scolari - effettuato senza il "certificato di abilitazione professionale", la stessa pena prevista per il reato di guida senza patente: nel trasporto di persone infatti - ponendosi nelle mani del guidatore in una sola volta la vita di numerosi soggetti - viene richiesta (D.M. 3 ottobre 1979) anche la conoscenza della responsabilita` che il conducente assume nel trasporto dei viaggiatori e, particolarmente, nel caso di specie in cui, a causa dell'inesperienza propria della giovanissima eta` degli individui, si esige da parte del conducente, la coscienza scrupolosa della particolare responsabilita` assunta. Peraltro, l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi, senza iscrizione all'albo nazionale, e` situazione non paragonabile a quella in esame in quanto altro e` il conseguimento di un'abilitazione (esame di patente, esame di stato, esame abilitativo) e altro l'iscrizione all'albo professionale, che presuppone l'abilitazione, ma con essa non s'identifica. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 80, comma tredicesimo (rectius undicesimo), d.P.R. 15 giugno 1959, n. 383, cosi` come modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974, n. 62, denunziato in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 48 c.p. · Art. 348 c.p.
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 54/1982 e ord. n. 94/1983.
Art. 3 cost. · Art. 94 c.d.s. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969
L'art. 80, tredicesimo comma, d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 l. 14 febbraio 1974 n. 62, dev'essere interpretato, in conformità al diritto vivente, nel senso che la guida di autoveicolo civile con patente militare convertibile non e'punibile come guida senza patente bensì come guida con patente diversa da quella abilitante: pertanto è manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. sul presupposto dell'ingiustificata assimilazione di ipotesi diverse.
Art. 3 cost. · Art. 94 c.d.s. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi nono e tredicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, così come sostituiti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma prevede che i titolari di patente tipo C e CE che non abbiano compiuto gli anni ventuno debbano conseguire un certificato di abilitazione professionale per condurre autoveicoli con peso complessivo superiore ai settantacinque quintali, in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione sulla rilevanza della questione limitandosi ad affermarla apoditticamente.
Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 54/1982.
Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 94 Testo unico circolazione stradale
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo, del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, 87, comma quinto, e 94 del medesimo codice della st…
Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 2 Testo unico circolazione stradale
La Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire, in materia penale, quali comportamenti debbano essere previsti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena, e che ove siffatto potere non ecceda i limiti della ragionevolezza - come nel caso di specie, atteso che la guida di veicolo senza patente è fattispecie diversa da quella di affidamento di veicolo a soggetto sprovvisto di patente - non sussiste violazione del principio di uguagliamza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.) - S. nn. 161/1976, 1/1975, 91/1979 e O. n. 77/1979.
Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo e quattordicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (c.d. codice della strada), nel nuovo testo risultante dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede de…
Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 79 Testo unico circolazione stradale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art2 · fonte su Normattiva