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All'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni: Il quinto e l'ottavo comma sono abrogati. Alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma: "Chiunque, munito di patente di guida per motoveicoli e autoveicoli, guida senza i prescritti requisiti i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80 e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 40.000".

Testo in vigore dal 20 marzo 1974 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art5 · fonte su Normattiva