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L'articolo 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Art. 127. - I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) numero 543/1969 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del suddetto regolamento debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della MCTC e dell'ispettorato del lavoro. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 543/1969 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento (CEE) n. 543/1969 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 10.000. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000 salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 543/1969 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorita' competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. Qualora l'impresa di cui al comma precedente, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita' al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici MCTC ai sensi del terzo comma del presente articolo e' ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della MCTC, il quale decide entro 60 giorni. I provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi". E' conseguentemente abrogato l'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Testo in vigore dal 20 marzo 1974 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art8 · fonte su Normattiva