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[1]La tariffa di cui alla tabella I (conducenti di veicoli a motore) punto 2 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, si applica anche per l'esame relativo al conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Il punto 2 della suddetta tabella e' cosi' modificato: "Esame per le altre patenti di guida e per il certificato di abilitazione professionale (articoli 80, 85, 89)". Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distinzione fra patenti ad uso pubblico e privato per la guida di veicoli a motore e' soppressa. Ogni qualvolta, nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e' usata la dizione "Patente di guida ad uso pubblico", essa deve intendersi come "certificato di abilitazione professionale". Con effetto dalla stessa data di cui al comma precedente, il numero 115 della tariffa annessa alle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' modificato nei punti 1), 2), 3) e 4) come segue:

[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Testo in vigore dal 20 marzo 1974 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art9 · fonte su Normattiva