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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Al primo capoverso dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, e' sostituito il seguente:
[6]«Il diritto al rimborso ed al premio per le obbligazioni, tanto di prima che di seconda emissione, cessera' quando non sia esercitato entro il termine di cinque anni».
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 24 maggio 1903.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Carcano.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
