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[1]L'art. 13 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1928. n. 3095, e' sostituito dal seguente:

[2]«Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico, provenienti dagli ufficiali del Regio esercito o della Regia marina, nel computo dell'anzianita' di grado, agli effetti dell'avanzamento, si terra' conto del servizio effettivamente prestato col grado stesso, nelle armi o corpi di provenienza, fermo in ogni caso rimanendo l'ordine di successione in ruolo, spettante a norma delle disposizioni vigenti.

[3]«Tale computo s'intende limitato ai soli fini dell'avanzamento e non a quelli della valutazione dei servizi medesimi agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, in applicazione dell'art. 156 del R. decreto legislativo 11 novembre 1923, n. 2395».

Testo in vigore dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-03-27;417~art1 · fonte del testo