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L'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, gia' modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione a nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ed e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:
- a)da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b)da due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- c)da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro;
- d)da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
- e)da otto iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria, designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale maggiormente rappresentative, ed in mancanza di tale designazione dal Ministro per il lavoro e in previdenza sociale;
- f)da due rappresentanti all'Ente, designati rispettivamente dal Ministro per ha grazia e giustizia e dal Ministro per la difesa in rappresentanza dei magistrati e del personale militare;
- g)da due rappresentanti del personale dell'Ente, designati uno dal personale amministrativo ed uno dal personale sanitario. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera e). I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
Testo in vigore dal 8 febbraio 1952 al 21 novembre 1953
