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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo guanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le tabelle A e B annesse alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, sul regime giuridico delle proprieta' in zone militarmente importanti, e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti:
Testo in vigore dal 3 maggio 1941 al 9 ottobre 2010
