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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo guanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Le tabelle A e B annesse alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, sul regime giuridico delle proprieta' in zone militarmente importanti, e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti:

Testo in vigore dal 3 maggio 1941 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-01-27;285~art1 · fonte del testo