Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010. 144 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nelle zone indicate nel precedente articolo e' vietato procedere a costruzioni ferroviarie, ed a lavori minerari, marittimi, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavita' sotterranee, nonche' al diboscamento, senza il previo consenso dell'autorita' militare.
tolto: Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, qualora essi superino i limiti da fissarsi con le norme esecutive per l'applicazione della presente legge.
tolto: Le grotte e cavita' sotterranee sono ritenute esistenti nelle zone sopraindicate, quando si estendono nelle stesse, senza riguardo al luogo dove e' sita la loro entrata.
tolto: Si applicano inoltre e restano ferme le altre limitazioni che sono imposte alle dette proprieta' fondiarie dalle altre leggi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art2 · fonte del testo