Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nel piano finanziario da formularsi per la revisione delle sovvenzioni ordinarie di esercizio della "Societa' ferrovie complementari della Sardegna" e della "Societa' strade ferrate sarde", a norma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dell'articolo 2 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, possono essere incluse le quote di ammortamento ed interessi relative alla spesa per lavori e provviste che, comunque, restano a carico della societa' concessionaria in quanto non coperte da contributi statali e dalle quote di sovvenzione destinate al servizio di ammortamento ed interessi di spesa, nonche' alla spesa per lavori e provviste che si rendano necessarie in conseguenza di nuove organizzazioni dei servizi debitamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Possono altresi' essere incluse nei piani finanziari, oltre che le autolinee sostitutive dei servizi ferroviari, le autolinee integrative formanti con le prime, a giudizio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, organico raggruppamento nelle zone di originaria influenza delle ferrovie. Le quote della sovvenzione di esercizio attribuite ai lavori e alle provviste di cui sopra possono essere messe a disposizione per operazioni finanziarie ai sensi dello articolo 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.
Testo in vigore dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
