Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010. 153 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'importo netto della sovvenzione a favore del richiedente, pari alla somma, dei valori di sconto di ciascuna quota mensile ceduta, e' determinato con l'applicazione della tabella A annessa alla presente legge, i cui coefficienti, riferiti ad una lira di quota, danno l'ammontare della predetta somma di valori in corrispondenza agli anni di durata, della estinzione del prestito. Ai fini del calcolo dei predetti valori e' stabilito il tasso nominale annuo del 6,50 per cento che e' destinato complessivamente alla formazione degli interessi e alla copertura degli oneri a carico della Cassa pensioni mutuante per le spese di amministrazione e per le perdite derivanti da rischi fortuiti. Nei riguardi delle sovvenzioni concesse dalle Casse pensioni, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 54 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. L'art. 17 della legge 13 marzo 1950, n. 120, e' abrogato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art5 · fonte del testo