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Il personale della carriera direttiva dei cancellieri capi della giustizia militare con qualifica non superiore a cancelliere capo aggiunto di prima classe, o equiparata, esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. In conformita' dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma o riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarita' formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla loro tenuta; provvede alla autenticazione ed alla pubblicita' degli atti; cura le attivita' di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni. Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto, il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.

Testo in vigore dal 5 maggio 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-04-21;163~art1 · fonte su Normattiva