Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari
Art. 4 — Assegnazione alle sedi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 1977 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'assegnazione agli uffici giudiziari militari del personale delle cancellerie della giustizia militare e' disposta con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica.
Testo in vigore dal 5 maggio 1977 al 9 ottobre 2010
