Nessuna quota-parte territoriale di partenza e' dovuta all'Amministrazione postale italiana. Le quote-parti territoriali di transito spettanti alle Amministrazioni postali austriaca e cecoslovacca nonche' quelle di arrivo spettanti all'Amministrazione postale polacca, previste dagli articoli 46 e 47 dell'accordo concernente i pacchi postali stipulato a Rio de Janeiro nel 1979, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, restano a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana.

Testo vigente dal 17 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-15;446~art2 · fonte del testo