[1]Art. VII
[2]La presente Convenzione si applica anche ai trasporti postali. Il trasporto della posta su questo tratto sara' curato esclusivamente con mezzi dell'Amministrazione postale austriaca e con personale austriaco. Pertanto, l'Amministrazione postale italiana non avra' in questi trasporti alcun concorso o responsabilita' e non potra' richiedere diritti di transito ai sensi delle disposizioni della Convenzione Postale Universale e dei relativi Accordi speciali.
Testo vigente dal 22 febbraio 1951
