[1]Art. VII

[2]La presente Convenzione si applica anche ai trasporti postali. Il trasporto della posta su questo tratto sara' curato esclusivamente con mezzi dell'Amministrazione postale austriaca e con personale austriaco. Pertanto, l'Amministrazione postale italiana non avra' in questi trasporti alcun concorso o responsabilita' e non potra' richiedere diritti di transito ai sensi delle disposizioni della Convenzione Postale Universale e dei relativi Accordi speciali.

Testo vigente dal 22 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1211~convenzione-artvii · fonte del testo