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L'insegnamento teorico e pratico nei corsi previsti dai primi tre commi del precedente articolo 1 sara' affidato a personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1.
Testo in vigore dal 8 novembre 1969 al 18 ottobre 1970
