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Per gli anni successivi al 1980 le occorrenze finanziarie per i fini di cui al precedente articolo 1 saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, fermo restando che per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci degli anni 1981, 1982 e 1983, non potranno essere inferiori a quelli risultanti, per tali anni, dall'articolo 44, primo comma, lettera b), della legge 9 febbraio 1979, n. 38. A partire dall'anno 1981 restano annullate le autorizzazioni di spesa di cui:

  • 1)alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, articolo 44, primo comma, lettere a) e b) (cooperazione finanziaria e cooperazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo);
  • 2)agli articoli 2 e 4-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 393 (Fondo di rotazione per la concessione di crediti finanziari a Paesi in via di sviluppo);
  • 3)alla legge 8 agosto 1977, n. 608 (UNIDO);
  • 4)alla legge 8 gennaio 1979, n. 11 (UNHCR);
  • 5)alla legge 24 febbraio 1975, n. 66, (CICR) e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;7~art3 · fonte su Normattiva