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All'onere relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' con un'aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-13;1227~art2 · fonte del testo