La lettera b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' sostituita dalla seguente: "b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi".
Testo vigente dal 16 gennaio 1975
