Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni. All'articolo 12, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'articolo 47, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile". All'articolo 13, nel primo comma dopo le parole: "Per i redditi soggetti a tassazione separata" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12,"; nel secondo comma le parole: "l'aliquota del dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF".

Testo vigente dal 30 settembre 1985

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 538/1987

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1987

    Rientra nella discrezionalita` del legislatore, sulla base di scelte economico-sociali, determinare la portata di un'agevolazione tributaria e stabilire il criterio piu` opportuno per la sua applicabilita`. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. - dell'art. 13, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482 nella parte in cui stabilisce che, se in uno dei due anni anteriori alla percezione dei redditi soggetti a tassazione separata non vi sia stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno, e, se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni, si applica l'aliquota del dieci per cento).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 178/1986

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 1986

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482 - nella parte in cui ha modificato l'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sottraendo alla forma di tassazione separata ivi prevista i redditi di cui alla lett. e) dell'art. 12 dello stesso d.P.R. e prevedendo una nuova aliquota per i redditi sottoposti a tassazione separata ove nei due anni precedenti il soggetto non abbia avuto redditi - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., senza alcuna motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-09-26;482~art1 · fonte del testo