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L'onere di lire 50 milioni, di cui al precedente art. 1, sara' coperto a carico dello stanziamento, di pari importo, iscritto al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1954-55. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008
