Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge, il Ministro per l'interno, sempreche' non sia possibile disporre con mandati diretti, e' autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni previste dall'art. 56, comma penultimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire quattrocento milioni.

Testo vigente dal 14 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1057~art3 · fonte del testo