Le provvidenze previste dalla presente legge sono disposte dal Prefetto, previo parere di una Commissione composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, da un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale, da una persona nominata dal Prefetto e da due assessori provinciali pure nominati dal Prefetto. 1 Egli si avvarra' di apposite aperture di credito che, in deroga alla norma dell'art. 56 del regio decreto 12 novembre 1923, n. 2440, potranno essere disposte fino al limite di lire 250.000.000.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608

1

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione provvidenze alluvioni Salerno" di cui al presente provvedimento.

Testo vigente dal 15 novembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1954 al 15 novembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608

    Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione provvidenze alluvioni Salerno" di cui al presente provvedimento.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1115~art2 · fonte del testo