Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'annualita' dovuta al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e' ridotta di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1977. Le relative disponibilita' sono destinate a copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 12 novembre 1973 al 22 dicembre 2008
