La presente convenzione, mentre ha fin da questo momento, valore impegnativo per il Comune, non avra' valore per lo Stato se non dopo intervenuta l'approvazione in conformita' delle leggi dello Stato. La consegna dei locali, delle collezioni e di quanto altro e' specificato nell'inventario allegato al presente atto, sara' fatta all'incaricato del Ministero della pubblica Istruzione con l'intervento di un funzionario designato dalla competente Intendenza di finanza, non appena la convenzione sara' approvata nei modi di legge.

Testo vigente dal 28 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1847~art11 · fonte del testo