Al trasferimento reciproco dei beni sara' provveduto con contratto appena il Comune avra' adempiuto a tutti gli impegni assunti e dopo che le opere saranno state ultimate, collaudate e riconosciute dall'Ufficio tecnico erariale conformi al progetto citato. Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti all'approvazione dell'atto di impegno e dell'atto di trasferimento.

Testo vigente dal 23 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-12-13;1348~art2 · fonte del testo