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Agli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli e' assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario appartenente agli attuali ruoli organici statali delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore. I ruoli organici di cui al precedente comma sono aumentati dei posti indicati nell'annessa tabella A. All'Istituto superiore navale resta altresi' assegnato il posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione, istituito con la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, n. 1382, applicandosi - in relazione il periodo di validita' della convenzione stessa - le norme di cui agli articoli 63, comma secondo, e 100, comma secondo del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 Il contingente quantitativo e qualitativo del personale insegnante, assistente, tecnico ed ausiliario da assegnare rispettivamente all'Istituto superiore navale ed all'Istituto superiore orientale e' stabilito dalla predetta tabella A; il personale di segreteria sara', assegnato ai predetti Istituti secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1210~art1 · fonte del testo