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Ai direttori degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli sono estese le vigenti norme sull'indennita' di carica normale e supplementare per i rettori delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, restando a carico del bilancio degli Istituti la spesa relativa alla corresponsione dell'indennita' supplementare di carica.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1210~art2 · fonte del testo