Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008. 219 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nella prima applicazione della presente legge i posti portati, secondo l'annessa tabella A, in aumento a quelli delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle Segreterie universitarie che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 3, sono conferite mediante concorsi da espletare fra il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso gli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli alla data della entrata in vigore della legge stessa. Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e per l'espletamento di essi vanno osservati i limiti, le condizioni e modalita' stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1950, n. 224. I posti di tecnico, di cui all'annessa tabella A, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 3, sono conferiti, mediante concorso, con l'osservanza, di quanto disposto dall'art. 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e dall'art. 32-bis della relativa legge di ratifica, 24 giugno 1950, n. 465. I posti di ausiliario, di cui all'annessa tabella A, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 3, saranno conferiti mediante concorso da espletare con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 6 della legge 23 novembre 1951, n. 1340.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1210~art4 · fonte del testo