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Al personale di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli che, per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze dei predetti Istituti antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazione, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317. Al personale degli Istituti suddetti si applicano, altresi', le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora, si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
