Statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di Trento

Art. 9 (Convenzione con lo Stato Istituto musicale pareggiato V. Gianferrari di Trento)

Al personale inquadrato nei ruoli statali che abbia precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari", le pensioni e le indennita' una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di enti locali, con iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali ed all'Istituto nazionale assistenza dei dipendenti degli enti locali.

Testo vigente dal 23 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;473~convenzione-con-lo-stato-istituto-musicale-pareggiato-v-gian-art9 · fonte su Normattiva