Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 10 (Convenzione Istituto musicale "C.Pollini")

Agli insegnanti e al personale non insegnante inquadrati nei ruoli statali, che abbiano precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennita' per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-c-pollini-art10 · fonte su Normattiva