Statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di Trento

Art. 8 (Convenzione con lo Stato Istituto musicale pareggiato V. Gianferrari di Trento)

Il personale direttivo e docente assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli, secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni. Al personale di cui al comma precedente, all'atto dell'inquadramento, sara' riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'istituto stesso, nonche' le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici gia' concessi in forza di legge. Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata a carico del bilancio del comune di Trento la differenza come assegno a persona non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento che a titolo fisso e continuativo il personale di cui sopra goda all'atto del passaggio dell'istituto musicale allo Stato per servizi inerenti all'istituto stesso.

Testo vigente dal 23 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;473~convenzione-con-lo-stato-istituto-musicale-pareggiato-v-gian-art8 · fonte su Normattiva