Sono istituite scuole elementari governative speciali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge e presso quelli che, in seguito saranno riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico per i ciechi con decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 20 novembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-10-26;1463~art2 · fonte del testo